Alternativa classica allĠacquisto diretto del bene
rappresentata dalla stipulazione di un contratto di locazione finanziaria
(leasing), con il quale lĠimpresa si procura la disponibilit dellĠauto,
obbligandosi a pagare alla societ di leasing un canone periodico per tutto il
periodo di durata del contratto.
Caratteristica di tale contratto la disponibilit del bene in capo
allĠutilizzatore, il quale ne assume anche i rischi connessi allĠutilizzo, ed
agisce pertanto come ne fosse il proprietario. Inoltre, ricade sul conduttore
anche lĠonere di tutte le spese connesse allĠimpiego del mezzo, quali il bollo,
lĠassicurazione, ecc.
Al termine del contratto, il conduttore pu riscattare
lĠautomezzo, divenendone quindi proprietario, con conseguente iscrizione del
bene tra le attivit solo dopo lĠavvenuto esercizio di tale opzione. In
relazione al contratto di leasing si possono identificare due tipologie:
- il leasing
finanziario che comporta il trasferimento al conduttore dei
rischi e benefici connessi alla propriet del bene. Questa tipologia pu essere
contabilizzata con due distinti metodi: il metodo patrimoniale e il metodo
finanziario;
- il leasing operativo che
non trasferisce al conduttore i suddetti rischi e benefici. Questa tipologia di
leasing deve essere contabilizzata alla stregua di un contratto di locazione.
Passando
agli aspetti fiscali del contratto di leasing, lĠart. 102 del D.P.R. 917/1986
prevede, per i contratti di leasing relativi ai mezzi a limitata deducibilit,
la possibilit di dedurre il canone a condizione che il relativo contratto
abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento previsto in base allĠaliquota
stabilita dal D.M. 31 dicembre 1988. Nel caso di leasing finanziario, il canone
di leasing deducibile al 40%.
Per poter determinare la percentuale di deducibilit dei canoni relativi ad
automezzi acquisiti in leasing, necessario conoscere il valore di iscrizione
dellĠautomezzo nellĠattivo dello stato patrimoniale della societ di leasing.